Novità fiscali in materia di cespiti: DL 104/2020 convertito nella L 126 / ottobre 2020

Aggiornamenti fiscali per Microsoft Dynamics NAV / Business Central

Il Decreto Legge 104/2020, convertito nella legge 126 dell’Ottobre 2020, ha sancito la possibilità di non rilevare il costo relativo all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nel bilancio chiuso alla data di entrata in vigore della legge (cioè, salvo esercizi fiscali “a cavallo d’anno”, nel bilancio chiuso al 31/12/2020).

Questo post, prescindendo dalle implicazioni di natura contabile inerenti l’applicazione della facoltà citata (quali ad esempio, il calcolo e la contabilizzazione di una specifica riserva di patrimonio netto, la rilevazione di imposte differite passive, ecc.), vuole fornire una sintesi degli aspetti operativi più rilevanti generati dal mancato calcolo totale o parziale dell’ammortamento ed evidenziare come gestire operativamente il calcolo all’interno di NAV / Business Central.

Riferimenti normativi ed interpretativi.

SI riportano per praticità, estratti del testo degli articoli che descrivono in dettaglio quanto sancito dalla norma in esame (in grassetto alcuni punti di particolare importanza):

7 -bis . I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

7 -ter . I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7 -bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.

7 -quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7 -bis , la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7 - ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102 -bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi.

L’organismo italiano di contabilità (O.I.C.) ha emanato il documento interpretativo n.9 (in bozza di consultazione pubblica sino allo scorso 10/02) contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:

Paragrafo 8
La norma non tratta il caso in cui al minor ammortamento del bene non sia associata un’estensione della sua vita utile, a causa ad esempio di vincoli contrattuali o tecnici. In questo caso, la quota di ammortamento dell’esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) si modifica nell’importo, in quanto la vita utile rimane la stessa. In questi casi, la quota di ammortamento non effettuata nel corso dell’esercizio è spalmata lungo la vita utile residua del bene aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare…

Paragrafo 9
Le disposizioni contenute nel presente documento si possono applicare ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo anche quando non si avvale della deroga nel proprio bilancio d’esercizio. In tale situazione il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d’esercizio. La deroga consente, in materia di ammortamenti, l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei.

Inoltre, l’art 100 della legge citata, consente, a certe condizioni di rivalutare i beni materiali ed immateriali censiti nel libro inventari l’impresa, ponendo in sintesi, alcuni problemi applicativi e di calcolo, sintetizzabili nei seguenti:

  • Su quale valore calcolare il costo dell’ammortamento 2020 rinviato in tutto in o in parte, quindi se sul costo storico o sul costo rivalutato;
  • Su quale valore calcolare il costo dell’ammortamento 2021, se sul costo storico rivalutato o non rivalutato;
  • Come calcolare la rivalutazione (sul valore residuo al lordo o al netto degli ammortamenti rinviati nel 2020);
  • Come «rilasciare» la fiscalità differita passiva.

Gestione applicativa in Microsoft Dynamics NAV / Business Central.

A fronte di questo quadro normativo ed interpretativo (che presenta ancora alcuni elementi di incertezza applicativa), è possibile individuare una corretta prassi applicativa per gestire all’interno di NAV / Business Central il mancato calcolo totale o parziale degli ammortamenti, in particolare configurando in modo opportuno i registri dei beni ammortizzabili ed alcuni setup a contorno.

I consulenti di EOS Solutions insieme ai colleghi del Competence Center Finance sono a disposizione dei propri clienti per fornire la consulenza necessaria ad indirizzare correttamente la normativa.

Contenuti a cura del Customer Service e Competence Center Finance

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